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I. Applicazione

1. Le Condizioni Generali di Vendita della O.M.S. s.r.l. (d’ora in avanti “OMS”), così come di seguito elencate, regolano in esclusiva le compravendite dei prodotti commercializzati da OMS. Le condizioni generali di Acquisto del cliente (d’ora innanzi “il Compratore”) trovano applicazione solo se e in quanto accettate espressamente per iscritto da OMS in persona dell’Amministratore Delegato o di un procuratore a ciò autorizzato.
Nel caso in cui le condizioni generali di acquisto del Compratore siano state inviate a OMS, il silenzio e/o l’esecuzione di un ordine da parte di questa non implica accettazione di tali altrui condizioni, neanche nel caso in cui manchi un espresso rifiuto.

2. Accordi di diversi tipo e modifiche alle condizioni contrattuali sono validi solo se effettuati per iscritto da OMS con Conferma d’Ordine. Qualora la Conferma d’Ordine di OMS contenga modifiche e/o specifiche più dettagliate rispetto all’Ordine sottoscritto dal Compratore, tali variazioni si intendono accettate dallo stesso, salva opposizione e/o controproposta che il Compratore dovrà comunicare a OMS per iscritto entro otto (8) giorni dal ricevimento della Conferma d’Ordine.

II. Documenti accessori e conclusione della compravendita

1. I documenti accessori all’offerta, quali foto, disegni, specifiche di peso e misure, contengono esclusivamente valori indicativi, eccetto che nel caso in cui sia espressamente indicato da OMSche tali valori sono vincolanti. Le specifiche operative e di consumo non sono vincolanti, salvo diversa espressa indicazione; i riferimenti agli standard DIN non rappresentano caratteristiche garantite, salvo che siano espressamente individuati come tali.

2. OMS resta proprietaria di tutte le stime, disegni e altri documenti, nonché titolare del relativo copyright; gli originali e le copie di essi non potranno essere in alcun modo resi disponibili – neanche in visione – a terzi. I progetticlassificati come “confidenziali” dal Compratore potranno essere messi a disposizione da OMSa terzi solo con il Consenso del Compratore.

3. La compravendita si conclude mediante invio da parte del Compratore dell’Ordine debitamente sottoscrittoe sottintende anche accettazione, da parte dallo stesso Compratore, delle presenti Condizioni Generali.

4. Gli Ordini non vincolano OMS fino a quando la stessa non ne dia conferma per iscritto, anche via fax o eMail, a mezzo di Conferma d’Ordine. La conferma deve essere data entro quattro (4) settimane dalla ricezione dell’Ordine, durante le quali il Compratore resta vincolato all’ordine spedito.

5. In ogni caso qualsiasi condizione proposta dal Compratore diversa dalle presenti Condizioni Generali sarà vincolante per OMS solo se accettata per iscritto da quest’ultima, anche via fax o e-mail. OMS si riserva in ogni caso il diritto di apportare cambiamenti e miglioramenti relativi alla progettazione, ai materiali da utilizzare e alle modalità di realizzazione del Prodotto ordinato, se e in quanto ciò non provochi limitazioni alla utilizzabilità del Prodotto medesimo.

III. Consegna

1. Salva espressa diversa pattuizione, tutti i prodotti di OMS sono consegnati franco stabilimento OMS (ex works).

2. Il termine di consegna del prodotto deve essere indicato dal Compratore nell’Ordine. OMS farà il possibile per osservare i termini di consegna concordati; eventuali ritardi non daranno diritto al Compratore di chiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento di danni diretti o indiretti; resta salvo unicamente il diritto del Compratore di dichiarare la risoluzione del contratto trascorsi inutilmente oltre 60 giorni dal termine di consegna concordato. Il termine di consegna concordato si considera essenziale ai sensi dell’art. 1457 cod. civ. solo se è espressamente indicato come tale nell’ordine del Compratore, ed espressamente accettato come tale nella Conferma d’Ordine di OMS.

3. L’evasione dell’ordine inizia a partire dalla data di spedizione della Conferma d’Ordine.

4. I tempi di consegna previsti si considerano rispettati se il prodotto è pronto negli stabilimenti OMS entro la scadenza del relativo termine ed entro tale termine venga dato da parte di OMS per iscritto -anche a mezzo fax o e-mail -avviso di disponibilità alla consegna.

5. Salvi i limiti inderogabili di legge, OMS non è responsabile dei danni diretti o indiretti derivanti al Compratore da eventuali ritardi nella consegna. Nel caso in cui OMS dovesse risarcire i danni per ritardata consegna al Compratore essi non potranno comunque eccedere una somma pari a 0,5% per ciascuna settimana piena di calendario di ritardo con un massimo pari al 5% del valore di quella parte di prodotti che il Compratore non ha potuto utilizzare in tempo o nel modo contrattualmente convenuto.

6. I termini di consegna sono automaticamente e proporzionalmente prorogati, sino ad un massimo di sei (6) settimane, nel caso di forza maggiore, ovvero: fermo della produzione, difficoltà oggettive di approvvigionamento, ritardi nelle consegne per scioperi totali o parziali, mobilitazioni, guerre, e ogni altro caso di ritardo non dipendente da volontà di OMS o comunque fuori dal suo controllo se e in quanto tale evento costituisca un serio impedimento all’evasione dell’ordine o alla consegna. OMS provvederà in questi casi ad avvisare senza indugio il Compratore dell’inizio e della fine dei problemi di cui sopra; in ogni caso, OMS non è responsabile per i danni di ogni genere, diretti e indiretti, prodottisi in conseguenza di tali avvenimenti, anche nel caso in cui essa fosse già per altri motivi inadempiente al momento in cui detti avvenimenti si verificano, salvo il diritto di entrambe le parti, trascorso il periodo massimo di proroga di 6 settimane anche non continuativo, di risolvere il contratto con dichiarazione scritta da trasmettere all’altra parte con lettera raccomandata A.R.

7. I termini di consegna si intendono automaticamente e proporzionalmente prorogati nel caso di insufficienza, inesattezze o ritardi da parte del Compratore nella trasmissione delle informazioni e documenti necessari all’esecuzione dell’ordine, ovvero nel caso di inadempimento del Compratore alle condizioni di pagamento, limiti di credito e simili, salvo il diritto di OMS in tal caso di risolvere il contratto ai sensi dell’art. X (1).

8. Se la consegna viene ritardata su richiesta del Compratore, o per qualsiasi altra causa ad esso imputabile, OMS addebiterà al Compratore i costi di deposito; nel casodi deposito presso lo stabilimento OMS, verrà addebitato almeno lo 0,5% del valore della fornitura per ogni mese di calendario o porzione di esso; in ogni caso, qualora il ritardo su richiesta del Compratore sia superiore a (60) sessanta giorni, resta impregiudicato il diritto di OMS di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A.R. da inviare al Compratore e di chiedere il risarcimento dei danni diretti e indiretti nella misura minima sin d’ora convenuta a titolo di penale, pari al 15% del prezzo di vendita, salvo il maggior danno.

IV. Prezzo e pagamento degli ordini

1. Salva diversa pattuizione scritta, tutti i prezzi si intendono franco stabilimento (ex works) e includono i soli costi di caricamento; sono a carico del Compratore, se non diversamente pattuito per iscritto e verranno fatturati separatamente da OMS, i costi di imballaggio, IVA esclusa, e di trasporto delle merci fino a destinazione, così come l’imposta di bollo su tratte e pagherò cambiari, e in generale qualsiasi onere o costo presente e futuro accessorio al contratto di compravendita o al pagamento (es. costi bancari, etc.).

2. Salvo diversa espressa pattuizione scritta, il pagamento va effettuato per intero e in contanti (o equivalente) entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento della Conferma d’Ordine di OMS o comunque entro la data di consegna qualora anteriore.

3. In caso di ritardato pagamento, OMS è legittimata ad addebitare al Compratore interessi di mora al tasso pari al tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali con il limite del tasso massimo consentito per legge.

4. In caso di ritardato pagamento da parte del Compratore, i successivi pagamenti verranno imputati, nell’ordine, a copertura delle spese, degli interessi, degli importi in linea capitale secondo l’ordine cronologico di scadenza.

5. Non è consentito al Compratore compensare i crediti vantati da OMSnei suoi confronti con i crediti che – a sua volta – lo stesso Compratore vantasse verso OMS, salvo il caso in cui la compensazione sia espressamente consentita da OMSo tali crediti siano stati accertati con sentenza definitiva. Il Compratore non potrà sospendere i pagamenti per nessun motivo convenendo espressamente di proporreeventuali eccezioni o contestazioni solo una volta regolarmente adempiute le proprie obbligazioni.

6. A garanzia del buon esito della compravendita, OMS può farsi rilasciare dal Compratore garanzie di tipo reale e/o personale per un ammontare pari al prezzo del prodotto, maggiorato del 10% a copertura delle eventuali spese. Tali garanzie verranno rispettivamente estinte e/o restituite al Compratore al momento in cui questi avrà esattamente adempiuto tutte le obbligazioni derivanti a suo carico dal presente contratto o dalla legge, nel caso risultino applicabili.

7. Nel caso in cui sia stato convenuto un pagamento rateale il Compratore decadràdal beneficio del termine, e di conseguenza tutte le somme ancora dovute dallo stesso diverranno – a richiesta di OMS, da inviarsi con lettera raccomandata A.R. – immediatamente esigibili, indipendentemente dall’eventuale rilascio di effetti nei seguenti casi:
a) mancato pagamento in tutto o in parte nel termine stabilito di due rate di prezzo anche non consecutive per un importo pari in totale ad almeno 10% del prezzo (comprensivo di interessi convenzionali) ovvero, in caso di dilazione per più di tre anni, pari ad almeno il 5% dello stesso;
b) sottoposizione del Compratore a procedure concorsuali, concordati anche stragiudiziali con i creditori ed in generale ogni caso di sua incapacità generalizzata di far fronte alle proprie obbligazioni ed insolvenzada qualsiasi elemento desumibile.

V. Passaggio del rischio

1. Il rischio per danni, perdita o usura, dovute a qualsivoglia ragione, passa al Compratore al più tardi al momento incui la merce viene messa a disposizione del Compratore – ovvero del vettore da esso incaricato – per la spedizione, o comunque lascia la sfera di disponibilità di OMS. Tale clausola trova applicazione anche nel caso di consegne parziali, così come nel caso in cui OMS abbia assunto anche l’obbligazione di spedizione, di trasporto e di installazione.

2. Il rischio passa al Compratore dal giorno in cui la merce è messa a sua disposizione anche nel caso in cui la spedizione è rinviata su richiesta del Compratore, o a causa di circostanze non imputabili a OMS.

VI. Accettazione e Reclami

1. Il Compratore ha l’obbligo di controllare, con la diligenza di un operatore del settore mediamente esperto, i prodotti fornitigli al momento del ricevimento, e comunicare a OMSeventuali reclami. Ogni reclamo dovrà essere comunicato a OMS per iscritto a mezzo fax o e-mail (con conferma a mezzo lettera raccomandata A.R.) entro 3 giorni dal ricevimento della merce.

2. La mancata comunicazione dei reclami da parte del Compratore entro il termine sopra indicato comporterà accettazione incondizionata dei prodotti consegnati come esenti da vizi rilevabili mediante il controllo di cui sopra.

3. Se al momento dell’accettazione delle merci da parte del vettore o del Compratore che prelevi la merce personalmente non viene effettuato da parte del vettore o del Compratore alcun rilievo scritto relativamenteall’imballaggio, ciò dovrà intendersi come prova del fatto che al momento della consegna da parte di OMS l’imballaggio era integro e in buono stato.

4. La formulazione di un reclamo non solleva il Compratore dall’obbligo di ricevere la merce e di pagarla, salvo diversa espressa pattuizione scritta.

5. Le consegne parziali sono ammesse.

VII. Garanzie

1. La presente garanzia è condizionata all’adempimento da parte del Compratore delle obbligazioni dedotte in contratto a suo carico.

2. Salvo diversa indicazione contrattuale, OMSgarantisce per un periodo di sei (6) mesi dalla data di passaggio del rischio ai sensi dell’art. V che i propri prodotti sono stati fabbricati a regola d’arte, utilizzando materiali e progetti adeguati.

3. OMS si impegna pertanto a sostituire o a riparare gratuitamente, e nel più breve tempo possibile, a discrezione di OMS, presso OMS o presso il Compratore o nel luogo ove le merci siano state ricevute, i prodotti o le loro componenti che non siano conformi a quanto garantito. Nel caso di consegna in un paese straniero, i costi aggiuntivi di miglioramento/sostituzione saranno coperti dalla presente garanzia solo qualora essi non comportino spese di rilevante importo.

4. OMS non assume alcuna responsabilità in relazione a normali rotture e usura, utilizzo errato o non accurato – in particolare con rotture e usura superiori alla norma – attrezzatura elettrica non adeguata, utilizzo improprio o non adeguato – in particolare inosservanza delle modalità d’uso indicate – installazione errata da parte del Compratore o di terzi, collocazione logistica non adeguata.

5. Il Compratore ha l’obbligo di consentire a OMS di apportare – in un termine di tempo ragionevole – i miglioramenti e le sostituzioni necessarie e/o opportune ai prodotti per cui venga invocata la presente garanzia. In caso di rifiuto, il Compratore decadrà dalla relativa garanzia. Il miglioramento/sostituzione è altresì escluso nel caso in cui il Compratore o terzi abbiano – senza il consenso di OMS – tentato di installare o modificare il prodotto.

6. La garanzia di OMS sussisterà per prodotti o parti di essi migliorati o in sostituzione solo fino alla scadenza della garanzia per il prodotto originario; il decorso del periodo di garanzia viene tuttavia sospeso per la durata delle operazionidi miglioramento e sostituzione.

7. I pezzi sostituiti e/o di scarto sono di proprietà OMS; essi vanno rispediti a spese del Compratore alla sede OMS oppure presso l’altro luogo da OMS indicato. OMS può, tuttavia, consentire per iscritto a che il Compratore disponga degli stessi.

8. L’obbligazione di garanzia di cui alla presente clausola è l’unica prestata da OMS. È escluso ogni diverso diritto del Compratore, nei limiti inderogabili di legge.

9. I macchinari usati devono essere controllati dal Compratore nel luogo in cui si trovano e devono essere accettati per iscritto dal Compratore prima della consegna. Qualora l’accettazione secondo quanto sopra previsto non si fosse verificata, eventuali contestazioni devono essere formulate dal Compratore entro una settimana dalla consegna, dopo di che l’accettazione si riterrà intervenuta.

10. Le macchine usate vengono vendute nello stato in cui sono e senza alcuna garanzia, con il solo limite del dolo.

11. Qualora una macchina usata sia stata completamente rigenerata da OMS per accordi con il Compratore, la garanzia di cui al presente articolo si applica ai miglioramenti ed addizioni apportati da OMS.

VIII. Riserva di proprietà

1. La proprietà dei beni oggetto del presente contratto passa al Compratore solo al momento del completoadempimento da parte dello stesso delle proprie obbligazioni di pagamento. Fino a tale momento, OMS mantiene la proprietà del bene consegnato.

2. Qualora il Compratore abbia acquistato i prodotti non per utilizzarli ma per rivenderli nell’ambito della propria attività di rivenditore, distributore o simili, il Compratore può rivendere gli stessi a terzi nel corso della sua normale attività commerciale e gli stessi resteranno di proprietà di OMS, qualora non integralmente pagati, solo finché non vengano consegnati al suo cliente-acquirente.

3.Tuttavia, anche in questo caso, il Compratore non può costituire tali prodotti in pegno.

4. In ogni caso, il Compratore dovrà mantenere i prodotti oggetto di riserva di proprietà in un’area separata del proprio magazzino specificamente segnalata come contenente “beni di proprietà di O.M.S. s.r.l.”. Il Compratore ha l’obbligo di segnalare (con etichette e simili) come proprietà di OMS i beni la cui proprietà OMS si sia riservata,tenerle separate in magazzino dalle altre merci di sua proprietà, ed assicurarle a favore dellastessa, secondo le modalità usualmente utilizzate nella pratica commerciale, a proprie spese; l’avvenuta assicurazione dovrà essere provata mostrando a OMS, a semplice richiesta della stessa, la polizza assicurativa o il certificato equivalente. Per tutto il periodo in cui la merce resta di proprietà di OMS, il cliente ha l’obbligo di consentire a OMS, o a un suo rappresentante a ciò autorizzato, di entrare in ogni momento nello stabilimento/magazzino/deposito dove si trova detta merce.

5. Inoltre, il Compratore che non abbia acquistato i prodotti per rivenderli nell’ambito della propria attività commerciale, non potrà cedere né rendere comunque disponibili a terzi i beni ancora di proprietà di OMS. A tal proposito, detto Compratore si impegna a trascrivere a propria cura e spese la riserva di proprietà ai sensi dell’art. 1524 C.C. 2° comma. nell’apposito registro del Tribunale nella cui circoscrizione sia collocato il prodotto acquistato, dandone prova a OMS entro e non oltre 30 giorni dalla consegna.

6. Qualora il Compratore sia inadempiente al pagamento nel termine stabilito, in tutto o in parte, di due rate anche non consecutive di prezzo per un importo pari in totale ad almeno il 10% del prezzo comprensivo di interessi convenzionali, ovvero, in caso di dilazione per più di tre anni, pari ad almeno il 5% dello stesso, OMS avrà il diritto di dichiarare risolto il contratto di compravendita e il Compratore avrà l’obbligo di restituire entro e non oltre otto (8) giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione, il bene oggetto di riserva di proprietà afavore di OMS.

7. Nel caso in cui OMS risolva il contratto ai sensi del precedente par. 5, le rate di prezzo pagate dal Compratore resteranno acquisite a OMS a titolo di indennità, salvo il risarcimento del maggior danno subito da OMS.

8. Nel caso in cui venga richiesto da parte di terzi il sequestro o il pignoramento di merci la cui proprietà sia ancora di OMS, il Compratore è obbligato a comunicarlo immediatamente alla stessa OMS a mezzo fax o raccomandata A.R., e dare avviso di tale comunicazione anche al terzo. I costi di un eventuale intervento o opposizione di OMS saranno a carico del Compratore.

IX. Diritto del Compratore alla risoluzione

1. Il Compratore ha diritto di risolvere il contratto solo nel caso in cui la prestazione di OMS sia divenutaintegralmente impossibile prima del passaggio del rischio, ovvero se la prestazione di OMS sia divenuta parzialmente impossibile prima del passaggio del rischio, e il Compratore abbia un giustificato interesse a rifiutare una prestazione parziale.

2. Il Compratore può inoltre dichiarare risolto il contratto qualora siano trascorsi più di sessanta (60) giorni dalla data di consegna concordata e la stessa non sia intervenuta.

X. Diritto di OMS di risoluzione del contratto

1. Salvi i casi di risoluzione altrove previsti nel presente contratto, OMS ha diritto di risolvere il contratto nell’ipotesi in cui si verifichi un peggioramento della situazione finanziaria e patrimoniale del Compratore, tale da pregiudicare l’esatto adempimento della prestazione di pagamento da parte del Compratore, e comunque ogni qualvolta vi siano fondati sospetti sulla solvibilità del Compratore stesso. Tale peggioramento si riterrà automaticamente verificato, tra l’altro, ogni qual volta il cliente sia in ritardo con il pagamento di una fornitura da parte di OMS, anche oggetto di diverso contratto, tale da determinarne la decadenza dal beneficio del termine.

2. OMS inoltre potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. III (6) qualora si trovi nell’impossibilità di procedere alla consegna per causa ad essa non imputabile.

XI. Foro competente e legge regolatrice del contratto

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alle presenti Condizioni Generali di Vendita o alla compravendita che esse regolano sarà di competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria di Milano, salvo il diritto di OMS di adire – a sua scelta – l’autorità giudiziaria competente del luogo dove il Compratore ha il suo domicilio.

2. Le presenti Condizioni Generali di Vendita, e le vendite cui esse si applicano, sono regolate dal diritto italiano.

XII. Invalidità di clausole

1. L’invalidità e/o l’inefficacia, totale o parziale, di una o più clausole del presente contratto non comporta l’invalidità della restante parte del contratto e delle Condizioni Generali di Vendita. In tal caso le clausole invalide e/o inefficaci saranno automaticamente sostitute con altre valide che realizzino – per quanto possibile – la stessa funzione economica.

OMS s.r.l.

Via Guido Rossa, 16
20020, Arconate (MI)
Tel. +39 0331 462350
Fax +39 0331 539391
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